STATUTO DEL
COMITATO CIVICO
“_____________________________________”
Articolo 1
Principi e Denominazione
Nello spirito della Costituzione della
Repubblica Italiana ed in ossequio di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti
del Codice Civile, un gruppo di cittadini di Ponte (BN) ha costituito il
comitato denominato “_____________________________________________“.
Il Comitato si atterrà ai seguenti
principi: assenza di lucro, democraticità della struttura, gratuità di tutte le
cariche.
Il Comitato è disciplinato dal
presente Statuto, che si compone di 16 articoli.
Il Comitato è costituito nel rispetto
delle norme della Costituzione Italiana nonché di quelle del Codice Civile e
della legislazione vigente, alle quali si rimanda ad integrazione di quanto previsto
in Statuto.
Articolo 2
Sede
La sede del Comitato viene fissata in
PONTE (BN) – Via __________________________________________________- e potrà
essere modificata secondo le esigenze e per decisione dell’Assemblea dei Soci
Fondatori e dei Soci Aderenti.
Articolo 3
Scopi
Il Comitato nasce dall’esigenza di
rappresentare ed informare i concittadini sulla gestione da parte delle
Istituzioni, in primis locale e provinciale, delle procedure previste per
l’accoglienza di immigrati nel territorio di questo Comune.
Tale proposito scaturisce dalle
incertezze che caratterizzano il tema, soprattutto alla luce delle paventate e/o
acclarate ipotesi di apertura, anche imminente, di altri CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) sul
territorio di questo Comune, nonostante che il Consiglio comunale, nella seduta
del 29/10/2016, abbia unanimemente deliberato la volontà di aderire alla rete
dei progetti SPRAR, per così beneficiare della cosiddetta “clausola di
salvaguardia”.
Infatti, come da accordo governativo
con l’ANCI, nei Comuni aderenti allo SPRAR non dovranno essere attivate forme
di accoglienza non concertata.
Al fine di concretizzare la finalità
di cui al presente articolo, il Comitato si propone di realizzare eventualmente
anche attività di partecipazione e di collaborazione, peraltro in forma
volontaria e gratuita.
Articolo 4
Patrimonio
L’eventuale patrimonio del Comitato
sarà formato dalle erogazioni liberali, donazioni e da qualsiasi altro
contributo proveniente da fonti esterne nonché dai contributi volontari che i
Soci vorranno elargire.
Il Comitato risponde delle proprie
obbligazioni con il fondo comune.
Articolo 5
Soci – Diritti - Esclusione
Possono far parte del Comitato tutti i
cittadini, che risiedono nel Comune. L’adesione al Comitato è libera, senza
discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l’attività personale di
ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in
contrasto con le finalità del Comitato.
Il Comitato è indipendente da
qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito ecc..
Per l’adesione al comitato,
l’aspirante, che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, deve presentare
semplice domanda scritta all’Assemblea dei Soci Fondatori, impegnandosi ad
attenersi al presente Statuto e ad osservare le delibere adottate dagli organi
del Comitato. L’Assemblea dovrà esprimersi nella prima riunione utile.
I Soci Fondatori ed Aderenti hanno i
seguenti diritti:
- partecipare alle assemblee;
- eleggere il Presidente;
- approvare il rendiconto annuale;
- partecipare alle iniziative e
collaborare attivamente per il raggiungimento dello scopo statutario;
- tenere verso tutti gli aderenti un
comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.
Ciascun Socio è libero di recedere dal Comitato in ogni
momento, dandone comunicazione scritta al Presidente del Comitato.
Il Socio che contravvenga ai doveri
indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Comitato con deliberazione
dell’Assemblea dei Soci Fondatori ed Aderenti a maggioranza assoluta.
L’esclusione è prevista anche per i
seguenti casi:
- inadempimento degli impegni assunti per
il perseguimento delle finalità del Comitato;
- inosservanza delle disposizioni
dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.
Eventuali richieste contenenti
giustificazioni, dovranno essere inviate al domicilio del Socio almeno trenta
giorni prima della delibera di esclusione. Il Socio escluso potrà, entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare al Presidente del Comitato
richiesta di chiarimenti, nonché fornire giustificazioni al suo operato.
L’Assemblea dovrà analizzare la
questione nella seduta successiva.
Articolo 6
Organi
Sono Organi del Comitato:
- l’Assemblea dei Soci Fondatori e Aderenti (comunemente
denominata Assemblea);
- il Presidente.
Articolo 7
Assemblea
L’Assemblea è regolarmente costituita,
in prima convocazione, quando sono presenti la maggioranza dei Soci (50% + 1),
in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci
presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza
(50%+1) dei Soci presenti.
La decisione deve essere presa con la
maggioranza (50%+ 1) dei Soci presenti.
L’Assemblea elegge il Presidente che
rimarrà in carica per un biennio.
L’Assemblea delibera altresì in merito
a:
- approvazione del rendiconto annuale;
- approvazione del preventivo.
L’Assemblea deve essere convocata
almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale. Assemblee
straordinarie possono essere convocate dal Presidente anche su richiesta di
almeno 1/10 degli Soci.
L’avviso di convocazione
dell’assemblea dovrà pervenire a tutti i Soci con almeno cinque giorni di
anticipo, a mezzo comunicazione scritta, fax, posta elettronica, via web.
Per ogni incontro deve essere redatto il
verbale della riunione a cura del Socio incaricato a tale incombenza dal
Presidente; il verbale è firmato dal Presidente e dai Soci partecipanti.
Articolo 8
Presidente e organi
Il Comitato è amministrato dal
Presidente e da Soci individuati e incaricati dall’Assemblea che si occupano
della gestione ordinaria e straordinaria del Comitato.
Il Presidente del Comitato è eletto
dall’Assemblea dei Soci Fondatori ed Aderenti.
Il Presidente è unico rappresentante
del Comitato nei confronti dei terzi, cura l’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea.
Nel caso ricorrano motivi di urgenza,
il Presidente può assumere -nell’interesse del Comitato- tutti i provvedimenti
necessari e si obbliga a riferirne ai Soci e chiederne la ratifica alla prima
riunione di Assemblea utile.
Il Presidente, in caso di assenza o
indisponibilità temporanea, può essere sostituito da un socio dal medesimo
delegato.
Non può ricoprire la carica di
Presidente il cittadino che ricopra contemporaneamente cariche amministrative
e/o elettive presso Comune, Provincia o Regione e Segretari di Partito.
L’Assemblea sceglie, inoltre, tra i
suoi Soci un Segretario ed un Cassiere-Tesoriere che rimarranno in carica per
un biennio e scadranno insieme al Presidente.
L’Assemblea può deliberare l’apertura
di un c/c bancario e/o postale sul quale depositare qualsivoglia contributo
versato da terzi.
L’Assemblea è convocata dal Presidente
del Comitato con avviso scritto indicante le materie da trattare, il giorno ora
e luogo dove si terrà la riunione.
L’avviso di convocazione della
riunione dovrà pervenire ai Soci con almeno cinque giorni di anticipo, a mezzo
comunicazione scritta, fax, posta elettronica, ecc..
Articolo 9
Controversie
Ogni controversia che dovesse
insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e il Comitato, circa
l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio
di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due
dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due
arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di
Benevento il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia
provveduto. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di
procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Articolo 10
Scioglimento
Lo scioglimento dell'Organizzazione è
deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia
in prima sia in
seconda convocazione.
In caso di scioglimento, per qualunque
causa, il Comitato ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Articolo 11
Modifiche Statuto
Il presente Statuto può essere
modificato con deliberazione dell'Assemblea degli aderenti, da adottarsi a
maggioranza dei voti dei presenti, costituita in prima convocazione con la
presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aderenti e in seconda convocazione con la
presenza di almeno la metà degli aderenti.
I soci fondatori
nome cognome
luogo/data nascita comune di residenza firma
1.
_____________________________________________________________________________________________,
2.
_____________________________________________________________________________________________,
3._____________________________________________________________________________________________
,
4._____________________________________________________________________________________________
,
5._____________________________________________________________________________________________
,
6._____________________________________________________________________________________________
,
7._____________________________________________________________________________________________
,
8._____________________________________________________________________________________________
,
9._____________________________________________________________________________________________
,
10.____________________________________________________________________________________________.